Politica del lavoro e dei diritti umani
WYDE intende svolgere il proprio ruolo nello sviluppo economico e nel benessere delle comunità in cui opera. Si impegna a promuovere il rispetto dei diritti umani e degli ecosistemi del nostro pianeta nella conduzione delle proprie attività, richiedendo che tutti i collaboratori condividano questa visione, siano essi dipendenti, partner, consulenti e, in generale, qualsiasi entità con cui venga stabilita una cooperazione.
WYDE conforma la propria condotta operativa, sia in Italia che all’estero, al presente documento programmatico che stabilisce le linee guida comportamentali, i valori e i principi etici di business; questi devono essere interpretati nella pratica coerentemente con le leggi dei paesi in cui ciascun soggetto opera.
Applicando i valori cardine della nostra cultura aziendale, vogliamo definire e monitorare gli obiettivi per migliorare costantemente il nostro impatto sociale e ambientale, trovare le migliori opzioni sostenibili per i nostri prodotti e coinvolgere i nostri clienti nella scelta di una moda inclusiva e onesta.
Questo documento si ispira ed è allineato agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite. Essi rappresentano una guida e una chiara rappresentazione degli impegni che ogni parte deve perseguire per stabilire e consolidare qualsiasi relazione commerciale e cooperazione con WYDE.
Nel definire la seguente politica, WYDE ha cercato di stabilire principi che si applichino nel pieno rispetto dello spirito della Legge e dei suoi regolamenti, poiché la conformità è un requisito obbligatorio nello svolgimento di tutte le nostre attività.
QUADRO DI RIFERIMENTO INTERNAZIONALE ED EUROPEO
Nello sviluppo delle proprie politiche aziendali, WYDE ha tenuto conto dei seguenti riferimenti:
- la Carta Internazionale dei Diritti Umani delle Nazioni Unite (ONU);
- la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani;
- il Patto Internazionale relativo ai Diritti Civili e Politici;
- il Patto Internazionale relativo ai Diritti Economici, Sociali e Culturali;
- le convenzioni fondamentali dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) – n. 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182 – e la Dichiarazione sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro;
- la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia;
- le Convenzioni ILO n. 107 e n. 169 sui diritti dei popoli indigeni e tribali;
- la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.
Inoltre, sono stati presi in considerazione i seguenti standard del settore privato e iniziative volontarie nelle loro versioni più recenti:
- gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite;
- i 10 Principi del Global Compact;
- le Linee Guida dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) per le imprese multinazionali;
- la Dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell’ILO.
QUADRO DI RIFERIMENTO NAZIONALE E INTERNO
Le politiche aziendali di WYDE sono sviluppate in conformità ai seguenti riferimenti normativi interni:
- Codice Etico;
- Modello 231 (modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs. n. 231 dell’8 giugno 2001);
- CCNL del settore Commercio e Terziario.
1. Pratiche lavorative
1.1. Contratto di lavoro e termini contrattuali
Il rispetto delle normative vigenti è un requisito obbligatorio per tutte le attività di WYDE. In tutti i contratti di lavoro, la legge, il contratto collettivo (ove presente) e le integrazioni definite dal contratto aziendale devono essere rigorosamente applicati, garantendo il rispetto dello spirito della legislazione. Ogni lavoratore deve avere libero accesso a un contratto di lavoro scritto nella propria lingua, in cui siano formalizzate tutte le condizioni.
Il rapporto di lavoro deve essere volontario e libero; non devono essere applicate commissioni o pagamenti di alcun tipo per garantire l’attivazione di un contratto di lavoro. All’atto dell’assunzione e durante lo svolgimento del rapporto, non deve essere richiesto al dipendente di firmare lettere di dimissioni in bianco (che il datore di lavoro possa utilizzare al bisogno) o altri documenti dannosi e non coerenti con la volontà del lavoratore stesso.
WYDE concede ai propri dipendenti accordi di smart-working e il cosiddetto “Lavoro Agile“.
1.2. Orario di lavoro, pause, ferie annuali e festività
WYDE riconosce il diritto di ogni lavoratore a beneficiare di orari di lavoro stabiliti, di un riposo settimanale, di ferie annuali retribuite e della possibilità di godere delle festività pubbliche. L’azienda promuove un sano equilibrio tra vita professionale e vita privata (work-life balance), consentendo un adeguato benessere fisico e mentale.
Qualora non sia possibile usufruire del giorno libero durante una festività, deve essere concesso un riposo compensativo entro la fine dell’anno solare, oppure la festività non goduta deve essere retribuita.
In riferimento all’orario di lavoro settimanale e agli straordinari, WYDE accetta le disposizioni delle Convenzioni ILO 001, 014, 106 e 030 e della contrattazione collettiva, garantendo l’attuazione di misure che forniscano una maggiore attenzione alla protezione dei lavoratori.
WYDE non consente:
- orari di lavoro superiori a 48 ore di lavoro ordinario e 12 ore di straordinario a settimana, in conformità con le leggi locali applicabili.
- orari di lavoro superiori a 40 ore settimanali o 8 ore giornaliere per i lavoratori di età compresa tra l’età minima legale e i diciotto anni.
Al fine di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori, WYDE prevede:
- un riposo minimo continuativo di 11 ore tra due turni, salvo diversa esplicita previsione regolata dalla legge e dal contratto;
- un minimo di 24 ore consecutive di riposo su un periodo di sette giorni consecutivi, salvo diversa esplicita previsione regolata dalla legge e dal contratto.
Il lavoro straordinario deve essere concordato in modo consensuale e retribuito in misura maggiore rispetto alle ore ordinarie, secondo le modalità prescritte dalla legge e dal contratto.
WYDE riconosce il diritto alle ferie annuali retribuite, come determinato dai contratti collettivi e comunque non inferiori a quanto previsto dalla Convenzione ILO n. 132.
Coloro che sono impiegati da meno di un anno, ma hanno già lavorato almeno sei mesi, hanno il diritto di godere di un periodo proporzionale di ferie retribuite.
1.3. Diritti alla maternità e al congedo parentale
La forza lavoro di WYDE è prevalentemente femminile: per questo motivo, l’azienda pone un accento significativo sulla politica dei congedi parentali per favorire un migliore equilibrio vita-lavoro.
WYDE ritiene vitale la salvaguardia della maternità, intesa come diritto alla salute e alla sicurezza sia per le lavoratrici che per i bambini. In linea con la legislazione, il congedo di maternità deve essere garantito per proteggere le madri nel periodo precedente al parto e per i primi mesi di vita del neonato.
Il congedo di maternità deve essere garantito per un periodo minimo obbligatorio di dodici settimane, fatto salvo:
- l’astensione dal lavoro per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
- l’astensione dal lavoro per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso e per i 3 mesi successivi al parto;
- il diritto di scegliere di lavorare fino al nono mese di gravidanza, a condizione che il medico specialista del servizio sanitario nazionale e il medico competente per la tutela della salute e prevenzione nei luoghi di lavoro certifichino che ciò non arrechi pregiudizio alla salute della donna incinta e del nascituro; in tal caso, i cinque mesi di congedo possono essere fruiti interamente dopo il parto.
WYDE garantisce il diritto a un ulteriore congedo parentale per un periodo complessivo di 10 mesi di astensione dal lavoro (anche frazionati) spettanti alla madre o al padre, da ripartire tra i due genitori e da fruire nei primi 12 anni di vita del bambino.
WYDE garantisce il reintegro nel proprio ruolo al rientro dal congedo di maternità, a meno che ciò non sia incompatibile con le necessità di cura del bambino nel primo periodo successivo al rientro.
WYDE lavora costantemente per ridurre il rischio di interruzione del rapporto di lavoro dovuta alle difficoltà di conciliare impegni lavorativi e familiari. Alla luce di ciò, WYDE consente ai propri dipendenti, sia donne che uomini, di ridurre l’orario di lavoro beneficiando di formule part-time, basate sulle disposizioni del contratto nazionale.
1.4. Retribuzione equa
Per WYDE è fondamentale agire nel pieno rispetto dello spirito della legge e dei suoi dettami normativi. Pertanto, l’azienda promuove un lavoro dignitoso per tutti, credendo che ogni lavoratore debba ricevere un salario equo e una busta paga chiara, in linea con i contratti collettivi e le leggi locali.
WYDE ritiene che una remunerazione equa possa esistere solo in assenza di differenze strutturali di compenso tra i sessi; pertanto, non è ammessa alcuna discriminazione salariale basata sul genere a parità di ruolo e anzianità.
I salari di tutti i lavoratori devono corrispondere almeno al salario minimo previsto dalla legge nazionale o da eventuali contratti collettivi, se migliorativi rispetto al minimo di legge.
Laddove esista uno standard autorevole per determinare il livello del salario minimo allineato al costo della vita (cosiddetto “living wage“) superiore ai limiti precedentemente descritti, WYDE si impegna a utilizzare tale standard come soglia minima di compensazione. Assicura inoltre che i salari siano sempre in linea con l’andamento del mercato.
1.5. Libertà di associazione, diritto di organizzazione e contrattazione collettiva
WYDE riconosce il valore della contrattazione collettiva come strumento privilegiato per la determinazione delle condizioni contrattuali dei propri dipendenti e per la regolamentazione dei rapporti tra il management aziendale e i sindacati.
WYDE ritiene che uno degli impegni chiave di un datore di lavoro responsabile sia sostenere un dialogo costruttivo basato su comunicazione, fiducia e rispetto. Attraverso lo scambio di idee e informazioni si creano buone condizioni di lavoro a beneficio sia dei lavoratori che dell’impresa.
L’azienda aderisce ai principi della libertà di associazione e al diritto dei lavoratori alla contrattazione collettiva, in conformità con le leggi e le pratiche locali. Qualora queste siano restrittive, WYDE si impegna a garantire che i propri dipendenti abbiano comunque la possibilità di esercitare tali diritti.
WYDE condanna ogni discriminazione nei confronti di chi esercita questi diritti, rispettando la libertà di opinione ed espressione di tutte le parti coinvolte.
1.6. Piano di welfare aziendale
Per contribuire alla protezione e al benessere delle persone che lavorano per WYDE, l’azienda mette a disposizione un piano di welfare aziendale ad integrazione di quanto previsto dalla legge e dal contratto collettivo.
Le misure a beneficio dei lavoratori (oltre a ferie, permessi e congedi previsti per legge) includono:
- Settore Salute/Benessere: fondo sanitario integrativo, accordo di previdenza complementare per il versamento del TFR, assicurazione sanitaria, infermeria in sede, permessi per malattia, ambienti aziendali “smoke-free” (senza fumo);
- Servizi Sociali: ristorazione (con copertura del 70% del costo), servizio take-away per la cena, promozioni tramite aziende partner per salute e benessere, cultura e tempo libero, convenzioni per shopping e palestre, assistenza fiscale.
1.7. Preavviso, periodo di prova, licenziamento e sanzioni disciplinari
WYDE, nel pieno rispetto dei requisiti normativi e all’interno di un contesto etico e produttivo, garantisce le seguenti condizioni:
PREAVVISO: Il preavviso per i lavoratori assunti a tempo parziale (part-time) ha la stessa durata di quello dei lavoratori a tempo pieno (full-time) e viene calcolato in giorni di calendario, indipendentemente dalla durata e dall’articolazione dell’orario di lavoro. La decorrenza è fissata dal primo e dal sedicesimo giorno di ogni mese. WYDE applica i periodi di preavviso previsti dal contratto collettivo.
PERIODO DI PROVA E LICENZIAMENTO: Il periodo di prova è stabilito in conformità con il contratto collettivo per i quadri e il primo livello, e deve essere conteggiato in giorni di calendario. Per i restanti livelli, il computo avviene in giorni lavorativi. Durante il periodo di prova, la retribuzione del dipendente non può essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica attribuita. Durante tale periodo, il rapporto di lavoro può essere risolto in qualsiasi momento da entrambe le parti senza preavviso, con diritto al trattamento di fine rapporto (TFR), ai ratei delle mensilità aggiuntive e alle ferie non godute. In caso di licenziamento o dimissioni, il dipendente ha diritto alle ferie in misura proporzionale ai mesi di lavoro effettivo nell’anno di riferimento.
SANZIONI DISCIPLINARI: WYDE si riserva il diritto di adottare le seguenti sanzioni disciplinari in caso di inadempimento dei doveri da parte dei dipendenti, a seconda dell’entità delle mancanze:
- Ammonizione verbale per mancanze lievi.
- Ammonizione scritta in caso di recidiva delle violazioni di cui sopra.
- Multa di importo non superiore a 4 ore di normale retribuzione.
- Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a un massimo di 10 giorni.
- Licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di legge e di regolamento.
WYDE ha l’obbligo di informare tutti i lavoratori sulle disposizioni disciplinari contenute nei regolamenti o negli accordi aziendali, mediante affissione in un luogo accessibile a tutti.
2. Diritti Umani
2.1. Diversità, discriminazione e inclusione
WYDE valuta positivamente le situazioni di “diversità”, che assumono un’importanza ancora maggiore considerando il processo di internazionalizzazione che l’Azienda sta portando avanti.
WYDE riconosce il valore di tutte le persone e si impegna a fornire pari opportunità di impiego senza discriminazioni di alcun tipo relative a etnia, religione, opinioni, nazionalità, genere, condizioni fisiche, età e stato sociale.
Oltre a condannare e sanzionare i comportamenti contrari a tali principi, WYDE si impegna a creare e mantenere un ambiente di lavoro inclusivo dove il rispetto dei diritti umani sia la priorità e non vi sia spazio per la discriminazione.
In coerenza con quanto sopra, WYDE si impegna a promuovere un ambiente inclusivo su misura per le esigenze di tutti, dove ognuno possa esprimere al meglio il proprio potenziale, riconoscendo l’espressione di diversi punti di vista e il contributo personale di ciascuno come elemento di arricchimento e sviluppo.
- Ricerca e selezione: nella ricerca e selezione del personale, WYDE garantisce la parità di trattamento delle candidature ricevute, in conformità con le disposizioni della presente politica.
- Valutazione delle prestazioni: nella valutazione delle performance, ogni responsabile di WYDE opera con obiettività ed esclude dalla valutazione tutti gli elementi riferibili a responsabilità familiari, genere, orientamento sessuale, razza, colore, età, gravidanza, stato civile, religione, opinione politica, nazionalità, etnia, casta, malattia, disabilità, concentrandosi esclusivamente sulle prestazioni lavorative. Tutti i manager di WYDE devono considerare attentamente le esigenze dei propri dipendenti e le diverse attitudini, cercando di stimolare i punti di forza di ogni persona e attivando piani di formazione specifici per le aree di debolezza.
- Promozioni interne e politiche retributive: per definire il piano delle politiche retributive dell’anno, i Responsabili WYDE assicurano un’adeguata rappresentanza di genere nei piani di incentivi e nelle stock option.
- Organizzazione interna: l’istituzione di comitati e gruppi di lavoro per finalità di governance o di progetto deve riflettere criteri di diversità di genere, competenza ed esperienza. WYDE si impegna a garantire costantemente l’equità delle opportunità
La forza lavoro di WYDE è rappresentativa del contesto sociale in cui opera, garantendo così la possibilità di lavoro per ogni categoria sociale in proporzioni il più possibile vicine al loro livello di rappresentanza sul territorio locale.
WYDE considera prioritario garantire pari opportunità alle donne che lavorano nella catena di fornitura estesa, specialmente in aree del mondo dove esiste una forte cultura discriminatoria. La missione di WYDE è portare miglioramento e crescita alle comunità in cui opera, con particolare attenzione alle donne, promuovendo l’espressione del loro potenziale con programmi di aggiornamento e formazione, in egual misura rispetto agli uomini.
2.2. Molestie e violenza
Per WYDE è fondamentale agire nel pieno rispetto dello spirito della legge e dei suoi dettami normativi, seguendo con estrema cura le politiche e le procedure interne.
WYDE, in linea con la Convenzione ILO 190, riconosce che qualsiasi molestia o violenza sul luogo di lavoro costituisce una grave violazione dei diritti umani e una minaccia allo sviluppo delle pari opportunità; pertanto, condanna ogni tipo di abuso o violenza all’interno della propria sfera di influenza.
In WYDE ogni persona deve agire con il massimo rispetto per i colleghi e per le persone con cui lavora direttamente, evitando qualsiasi comportamento minaccioso o molesto.
Per rispondere con decisione a ogni forma di violenza di genere, WYDE garantisce alle donne che lavorano in azienda consulenza legale gratuita e supporto in caso di violenza o molestie.
2.3. Lavoro minorile
WYDE condanna ogni forma di lavoro minorile. Nelle attività condotte direttamente o indirettamente da WYDE possono essere impiegati solo lavoratori che abbiano raggiunto l’età minima per l’ammissione all’impiego prevista dalla legge locale, in conformità con le convenzioni ILO n. 138 e 142. WYDE si adopera per garantire che tutti i potenziali giovani lavoratori (di età compresa tra l’età minima legale e i 18 anni):
- siano identificati in un apposito registro;
- non siano impiegati in attività pericolose, lavoro straordinario o turni notturni;
- non subiscano ripercussioni negative su istruzione, salute e sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale a causa delle attività lavorative;
- siano facilmente identificabili.
WYDE assicura che vengano adottate tutte le misure necessarie tra i propri fornitori per impedire che attività lavorative siano svolte da persone sotto il limite di età legale; ai partner commerciali è richiesto di disporre di sistemi operativi in grado di garantire l’esclusione del lavoro minorile dalla catena di fornitura. In caso di violazione di tali principi, WYDE ritiene si debba agire sempre nel migliore interesse del minore, coinvolgendo la famiglia e/o associazioni specializzate. In tali casi, WYDE si impegna a collaborare con tutti gli stakeholder per allontanare il minore dal lavoro, garantendo continuità nel ritorno economico alla famiglia e attivando programmi educativi che permettano al bambino di proseguire verso strutture di formazione finalizzate all’inserimento lavorativo al raggiungimento dell’età minima legale.
2.4. Lavoro forzato, vincolato, carcerario e clandestino
WYDE non accetta alcuna forma di lavoro forzato o vincolato, né l’uso di detenuti al di fuori dei programmi di reinserimento sociale, sia direttamente che attraverso contratti di progetto, di fornitura o altre forme di cooperazione. L’approccio di WYDE si basa sulle Convenzioni ILO 138 e 142, sulle Raccomandazioni ILO 146 e 190 e sulla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia. WYDE definisce bambino “ogni persona di età inferiore ai 18 anni, a meno che, secondo la legge applicabile al minore, la maggiore età non venga raggiunta prima”.
WYDE si rifà inoltre alle Convenzioni ILO 29, 105 e alla Raccomandazione ILO 135.
È inoltre vietato l’uso di pratiche coercitive basate su minacce, sottrazione di documenti o pratiche relative a schemi riconosciuti come equivalenti al lavoro forzato (es. sumangali). Fatte salve le disposizioni di legge relative alla gestione del rapporto di lavoro, i dipendenti devono essere liberi di lasciare il luogo di lavoro e/o l’azienda senza subire alcuna costrizione.
WYDE non accetta che i propri lavoratori siano soggetti a multe illegali o misure disciplinari che compromettano la dignità della persona.
WYDE non tollera alcuna forma di violazione dei diritti umani all’interno dell’organizzazione globale e della catena di fornitura.
3. Salute e sicurezza
3.1. Salute e sicurezza sul lavoro
WYDE si adopera affinché tutte le leggi locali in materia di salute e sicurezza siano rigorosamente osservate.
WYDE ha istituito un servizio di prevenzione e protezione, come richiesto dalla legge e in conformità con l’Articolo 17, lettera b, comma 4 del T.U.S. (Testo Unico sulla Sicurezza), e ha nominato un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), in possesso dei requisiti di professionalità, esperienza e formazione necessari. Le competenze e i poteri specifici dell’RSPP, designato dal datore di lavoro al quale risponde, consistono nel coordinamento del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, con i seguenti compiti specifici:
- individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e l’salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente e sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
- elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive derivanti dal Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e dei sistemi di controllo di tali misure:
- elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- proposta di programmi di informazione e formazione dei dipendenti;
- partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza, nonché alle riunioni periodiche annuali sulla sicurezza;
- fornitura delle informazioni necessarie ai lavoratori.
3.2. Sistema di gestione della sicurezza sul lavoro
Si precisa che, in linea con le disposizioni del Testo Unico sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008), il servizio di prevenzione e protezione dai rischi (inteso come l’insieme di persone, sistemi e risorse, esterni o interni all’azienda, finalizzati alla prevenzione e protezione dei lavoratori dai rischi professionali) ha implementato, migliorandone l’efficacia nel tempo, un sistema di gestione della sicurezza sul lavoro che, oltre all’adempimento delle disposizioni di legge vigenti, comprende lo svolgimento di una serie di attività, riunioni di coordinamento e ispezioni per garantire che lo stato della sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro sia monitorato periodicamente.
In linea con quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, WYDE ha seguito le linee guida UNI INAIL nella preparazione delle procedure del proprio sistema di gestione della sicurezza sul lavoro.
3.3. Valutazione dei rischi e identificazione delle misure di tutela della salute e della sicurezza
I datori di lavoro, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (“RSPP”) e con il medico competente, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza, effettuano la valutazione dei rischi e redigono i Documenti di Valutazione dei Rischi (di seguito “DVR“) in conformità alle leggi applicabili e alla politica di sicurezza aziendale.
Tali documenti sono redatti per tutte le sedi aziendali e sono conservati nell’archivio documentale aziendale.
Il documento contiene: una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute sul lavoro; l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione adottate sulla base della valutazione e dei dispositivi di protezione individuale utilizzati; il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure richieste nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere; il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e del medico competente che ha partecipato alla valutazione dei rischi; e infine l’individuazione delle mansioni che possono esporre i lavoratori a rischi specifici che richiedono riconosciute capacità professionali, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
I documenti di valutazione dei rischi vengono aggiornati ogni qualvolta vi siano modifiche sostanziali alle mansioni lavorative.
WYDE valuta periodicamente i rischi associati alle attività lavorative documentando l’analisi effettuata, individuando i rischi correlati alle attività e le azioni per eliminarli.
3.4. Gestione delle emergenze e primo soccorso
In considerazione del fatto che WYDE svolge attività a basso rischio di incendio e con un limitato ricorso ad attività manuali, sono state adottate procedure per la gestione delle emergenze principalmente come misura preventiva, per una pronta richiesta di assistenza agli organi competenti (es. vigili del fuoco, ecc.), per definire compiti e responsabilità nella gestione di tali casi, nonché per un rapido evacuazione dei locali in caso di necessità.
Le emergenze per le quali sono state predisposte le procedure sono: interruzione di corrente; incendio; allarme rilevatore di fumo; allarme sistema di estinzione automatico (sprinkler); terremoto; guasto al sistema di condizionamento (ventilazione).
Annualmente, RSPP verifica lo stato delle procedure e trasmette una relazione sui controlli all’organismo di vigilanza. RSPP verifica il corretto posizionamento della segnaletica di sicurezza antincendio per le uscite di emergenza, gli estintori e gli idranti. Inoltre, verifica se sono stati installati impianti sonori per la diffusione di messaggi per l’evacuazione e, infine, se all’interno degli uffici è presente un kit di medicazione per le emergenze di primo soccorso.
3.5. Riunioni periodiche sulla sicurezza
Ogni anno si tiene una riunione sulla sicurezza che coinvolge i datori di lavoro, l’RSPP, il medico competente, RLS; l’organismo di vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/01 viene invitato e in ogni caso aggiornato.
Durante questa riunione, l’azienda verifica la pertinenza del documento di valutazione dei rischi, l’andamento degli infortuni, i programmi di formazione e informazione e le possibili azioni da intraprendere in materia di sicurezza.
3.6. Attività di sorveglianza sanitaria
La sorveglianza sanitaria è effettuata da un medico competente. Per ogni lavoratore sottoposto a controlli medici, il medico competente tiene, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio che riporta i risultati dei controlli effettuati e gli esiti di eventuali esami.
Il medico effettua visite mediche: prima dell’immissione al lavoro per accertare l’assenza di controindicazioni al lavoro che il dipendente intende svolgere e per valutare l’idoneità alla mansione specifica; periodicamente nel corso del contratto; su richiesta del dipendente; in occasione del cambio di mansione per verificare l’idoneità alla mansione specifica qualora correlata a rischi professionali; alla cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla legge.
Le visite mediche, a cura e spese dell’azienda, comprendono esami clinici, biologici e indagini diagnostiche mirate a stabilire il rischio e qualora ritenuto necessario dal medico competente.
Il medico deve visitare i luoghi di lavoro almeno due volte l’anno, unitamente al RSPP.
3.7. Attività di formazione e informazione
In base al sistema di prevenzione e protezione adottato dall’azienda e in conformità con le disposizioni degli Articoli 36 e 37 del T.U.S., l’azienda attua idonei programmi di formazione e informazione.
I programmi di formazione e informazione pongono particolare attenzione su: (i) l’importanza della conformità delle azioni dei destinatari rispetto alla politica di sicurezza aziendale; (ii) le conseguenze dei comportamenti e delle attività da attuare; (iii) le conseguenze in caso di deviazione dai requisiti sulla sicurezza. Le attività formative sono gestite da RSGI e sono organizzate in collaborazione con l’RSPP e AD.
L’attuazione della formazione è delegata ai responsabili a livello di punto vendita, ad eccezione dei corsi per la squadra di sicurezza, coordinati dai servizi tecnici e svolti anche mediante consulenti esterni. Presso la sede centrale, la formazione viene effettuata al momento dell’assunzione ed è gestita dal responsabile delle risorse umane e dell’organizzazione.
3.8. Attività di coordinamento e controllo in caso di incarichi affidati a terzi
In conformità con le disposizioni del D.Lgs. 81/2008, in caso di affidamento di lavori all’interno dell’azienda o nella sede operativa a imprese appaltatrici o lavoratori autonomi, il personale, consultando i Responsabili WYDE:
- verifica, tramite visura presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, l’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori affidati in subappalto o in appalto;
- fornisce ai suddetti soggetti informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati a operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza relative alle loro attività;
- coopera all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi di infortunio relativi all’esecuzione dell’appalto;
- coordina gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, scambiando informazioni al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.
Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) è allegato a tutti i contratti o alla documentazione di esecuzione degli stessi.
Il personale dell’impresa appaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti a esporre tale tessera di riconoscimento.
WYDE non ammette deroghe agli standard di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro:
- il luogo di lavoro deve essere sicuro e salubre;
- la temperatura e la ventilazione dell’ambiente di lavoro devono essere adeguate in tutte le stagioni dell’anno;
- l’illuminazione deve essere sufficiente in relazione all’attività svolta e per tutte le ore di lavoro;
- i servizi igienici devono essere puliti, proporzionati al numero di lavoratori e separati per uomini e donne;
- i lavoratori devono avere accesso ai servizi sanitari senza restrizioni irragionevoli.
WYDE controlla direttamente i propri servizi, ma collabora con i fornitori indipendenti per apportare miglioramenti agli standard di salute e sicurezza sul lavoro, preferibilmente attraverso programmi multi-stakeholder, in conformità con le politiche sopra descritte.